Componenti               
Attività               
Aiutaci ad aiutare
 
Home » D.I.U. » Conflitti armati e combattenti
 D.I.U. - Diritto Internazionale Umanitario - Conflitti armati e combattenti

Conflitti armati e combattenti

Il conflitto armato

Il conflitto armato, è un'azione bellica portata avanti da forza armate di stati diversi o da forze armate e gruppi armati, si distingue, principalmente, in due tipologie:
- conflitto armato internazionale
- conflitto armato non internazionale

Il primo è caratterizzato dallo scontro fra Forze Armate di due o più nazioni, è governato dalle Convenzioni di Ginevra (CG) del 1949 e dal I Protocollo Addizionale (PA) del 1977. Il DIU si occupa di proteggere quei gruppi di individui, appartenenti alle parti in conflitto, che non prendono o non prendono più parte alle azioni belliche, perciò:
- militari feriti, malati, naufraghi e personale sanitario delle Forze Armate
- prigionieri di guerra
- popolazione civile sia essa appartenente allo Stato in conflitto, sia essa straniera (inclusi rifugiati, personale religioso, personale sanitario e di protezione civile, internati civili…)
E' importante ricordare che all'interno di questa categoria di conflitti armati si ritrovano le guerre di liberazione nazionale e de-colonizzazione (ai sensi dell'art.1 del I PA del 1977).

Il conflitto armato a carattere non internazionale è un'azione bellica intrapresa fra Forze Armate regolari e gruppi armati o fra bande armate; da non confondersi, tuttavia, con i disordini interni, caratterizzati da rivolte, attacchi alle forze di pubblica sicurezza… ma non di tale entità da essere definibili conflitti armati.
Sono applicabili il II Protocollo Addizionale del 1977 e l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949. In particolare nel II PA del 1977, il DIU protegge:
- personale combattente ferito e malato
- popolazione civile
- personale sanitario, di protezione civile e religioso
- tutti coloro i quali sono stati privati della libertà per cause correlate al conflitto

L'art. 3 comune alle quattro CG del 1949 viene definito anche "trattato in miniatura", le norme contenute devono essere considerate il livello minimo accettabile. Negli ultimi tempi, tuttavia, è fatta consuetudine applicare i livelli di protezione dei conflitti internazionali anche in alcuni conflitti non internazionali, estendendo, di conseguenza, la protezione.
In ogni tipologia di conflitto, restano vietate:
- le violenze contro la vita, la salute, gli atti di tortura, le pene corporali e l'omicidio
- le pene collettive
- la cattura di ostaggi
- gli atti di terrorismo
- gli oltraggi alla dignità della persona, lo stupro, la prostituzione forzata
- la schiavitù
- il saccheggio
- la minaccia di compiere uno degli atti citati


Definizione di combattente

Sono definibili "combattenti legittimi" tutti coloro che, in caso di conflitto armato internazionale, possono accedere allo status di Prigioniero di Guerra, in caso di cattura, perciò:
- i membri delle Forze Armate di una Parte in conflitto, delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste FF.AA.
- i membri delle milizie e degli altri corpi di volontari, dei movimenti di resistenza organizzati, purché adempiano alle seguenti condizioni:
o abbiano un comando responsabile dei propri subordinati
o portino un segno distintivo fisso e riconoscibile
o portino apertamente le armi
o si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra
Inoltre, secondo il I Protocollo Addizionale del 1977, art. 44, un partecipante al conflitto conserverà lo status di "combattente legittimo" a condizione che:
o porti apertamente le armi durante ogni fatto d'armi
o porti apertamente le armi quando esposto alla vista del nemico e mentre prende parte allo spiegamento che precede l'attacco.

Non sono considerabili combattenti legittimi le spie, i mercenari e i gruppi terroristici, mentre commandos e forze speciali devono essere ritenuti combattenti e trattati come Prigionieri di Guerra in caso di cattura.

Prigionieri di Guerra

Quando un combattente legittimo viene catturato o si arrende, gli viene assegnato lo status di Prigioniero di Guerra, grazie al quale gode di una serie di protezioni speciali, che gli garantiscono di vivere in una condizione simile a quella delle truppe della Potenza cattrice. Le norme relative al trattamento dei Prigionieri di Guerra si trovano nella III Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare nel Titolo II sono scritti gli articoli relativi alla protezione dei prigionieri, riassumendo questo Titolo della Convenzione, si può definire che:
- devono essere trattati con umanità
- devono essere protetti contro gli atti di violenza, gli insulti e l'interesse pubblico (perciò non potranno nemmeno essere filmati o fotografati a fini propagandistici, pubblicitari, mediatici…)
- hanno diritto al rispetto dell'onore e della persona
- hanno diritto a indossare l'uniforme con relativi gradi, mostreggiature e decorazioni
- il trattamento dei PG di sesso femminile dovrà essere così favorevole come quello dei PG uomini, né discriminazioni basate sulla razza, sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche o altre ragioni analoghe, potranno essere tollerate
- la Potenza detentrice dovrà provvedere gratuitamente al sostentamento e alle cure mediche dei PG

I PG, quando interrogati, dovranno dichiarare soltanto nome, grado, data di nascita e numero di matricola. Questi dati sono riportati su una carta d'identità rilasciata dalla Potenza a tutti i soggetti che possono divenire PG nel corso delle ostilità. Nel caso in cui un PG non avesse tale carta d'identità, la Potenza cattrice avrà il dovere di emettere un documento analogo.

Simbolo protettivo dei campi di prigionia e delle aree in cui sono stanziati i prigionieri di guerra sono le lettere "PG" o "PW" dipinte in nero su campo bianco.

Peace-keeping, Peace Enforcement e Peace-building

Questi tre termini, sempre più presenti nelle comunicazioni mediatiche, sono, sempre più spesso, riuniti impropriamente sotto le diciture "Peacekeeping" e "Missione di Pace". Ciò è errato, poiché identificano tre condotte differenti, applicabili in contesti diversi e, spesso utilizzate in modo combinato per raggiungere in tempi più brevi e con risultati migliori la pacificazione dell'area coinvolta.

Le definizioni classiche sono le seguenti:
- Peace-keeping: intervento delle Nazioni Unite (NU), con il consenso delle Potenze in conflitto, al fine di inviare una forza di interposizione, imparziale, ed autorizzata all'uso della forza solo per azioni di autodifesa. Viene attuato dopo il "cessate il fuoco", per il controllo delle fasi di non ostilità.
- Peace Enforcement: su decisione del Consiglio di Sicurezza delle NU, falliti i tentativi pacifici di negoziazione, possono essere effettuati interventi militari mirati contro una delle Parti in conflitto, al fine di far cessare le ostilità.
- Peace-building: l'insieme di tutte le attività di negoziazione e mediazione effettuate al fine di conciliare le Parti. Può sussistere la costituzione di un arbitrato o l'intervento di organizzazioni internazionali.

Le tecniche di pacificazione hanno subito un radicale cambiamento dalla Guerra Fredda ad oggi; la "conflict resolution" è mutata giungendo a considerare l'impiego di più tecniche di pacificazione, per adattarsi alle nuove tipologie di conflitto.
Possiamo identificare tre generazioni di conflict resolution:

Generazione I (Guerra Fredda)
Tipologia del conflitto armato: internazionale.
Obiettivo: tregua o "cessate il fuoco", non si cerca una soluzione globale definitiva.
Misure adottate: istituzione di zone smilitarizzate (DMZ), controllo dei confini
Finalità delle misure: verificare l'applicazione di progetti rivolti al controllo o alla risoluzione del conflitto

Generazione II (post Guerra Fredda)
Tipologia del conflitto armato: internazionale e nazionale.
Obiettivo: giungere ad un trattato di pace.
Misure adottate: supervisione del cessate il fuoco, aiuti umanitari, assistenza alla ricostruzione, rimpatrio dei rifugiati, reinserimento degli ex-combattenti, tutela dei diritti umani…
Finalità delle misure: favorire l'implementazione di accordi di pace e controllare il compimento del processo di pacificazione utilizzando operazioni di peace-keeping e peace-building.

Generazione III (metà anni '90)
Tipologia del conflitto armato: conflitti interni accompagnati a massicce violazioni dei diritti umani, conflitti aperti e generalizzati.
Obiettivo: giungere ad una situazione di pace, ristabilire le strutture statali.
Misure adottate: delegazione dell'intervento a coalizioni di nazioni (esempio: NATO). Peace Enforcement affiancato a peace-building, per arrivare ad un'azione umanitaria militarmente protetta, alla costituzione di un'amministrazione transitoria, alla tutela dei beni culturali e alla costituzione di gruppi di supporto psicologico per la popolazione.

Le operazioni per la risoluzione dei conflitti sono tutt'ora in evoluzione, poiché sono in via di studio strategie per affrontare il continuo sviluppo delle tipologie di conflitto.

Le MOOTWs

MOOTW è un acronimo che significa Military Operations Other Than War (operazioni militari differenti dalla guerra) e racchiudono una serie di interventi effettuati dalle Forze Armate per assistere popolazioni colpite da interventi calamitosi (Disaster Relief), operazioni di pace (PSO - Peace Support Operations) e di ricerca e soccorso (SAR - Search and Rescue missions). Dopo la fine della Guerra Fredda, si registra un incremento di interventi per MOOTW da parte delle Forze Armate.

Nota: I testi di questa pagina sono di proprietà del comitato CRI di Milano, è assolutamente vietata la riproduzione in altri siti web del materiale contenuto in questo sito senza la specifica approvazione del titolare del dominio. Il linking alla home page del sito o alle sue singole sezioni è ammesso previa comunicazione al webmaster.

CROCE ROSSAA ITALIANA Comitato di Milano - Via Pucci, 7 – 20145 – Milano – Italy
All rights reserved.
Do not duplicate or redistribute in any form
Tutti i diritti riservati