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Conflitti
armati e combattenti
Il conflitto armato
Il conflitto armato, è un'azione bellica portata avanti da forza
armate di stati diversi o da forze armate e gruppi armati, si
distingue, principalmente, in due tipologie:
- conflitto armato internazionale
- conflitto armato non internazionale
Il primo è caratterizzato dallo scontro fra Forze Armate di due
o più nazioni, è governato dalle Convenzioni di Ginevra (CG) del
1949 e dal I Protocollo Addizionale (PA) del 1977. Il DIU si
occupa di proteggere quei gruppi di individui, appartenenti alle
parti in conflitto, che non prendono o non prendono più parte
alle azioni belliche, perciò:
- militari feriti, malati, naufraghi e personale sanitario delle
Forze Armate
- prigionieri di guerra
- popolazione civile sia essa appartenente allo Stato in
conflitto, sia essa straniera (inclusi rifugiati, personale
religioso, personale sanitario e di protezione civile, internati
civili…)
E' importante ricordare che all'interno di questa categoria di
conflitti armati si ritrovano le guerre di liberazione nazionale
e de-colonizzazione (ai sensi dell'art.1 del I PA del 1977).
Il conflitto armato a carattere non internazionale è un'azione
bellica intrapresa fra Forze Armate regolari e gruppi armati o
fra bande armate; da non confondersi, tuttavia, con i disordini
interni, caratterizzati da rivolte, attacchi alle forze di
pubblica sicurezza… ma non di tale entità da essere definibili
conflitti armati.
Sono applicabili il II Protocollo Addizionale del 1977 e l'art.
3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949. In particolare
nel II PA del 1977, il DIU protegge:
- personale combattente ferito e malato
- popolazione civile
- personale sanitario, di protezione civile e religioso
- tutti coloro i quali sono stati privati della libertà per
cause correlate al conflitto
L'art. 3 comune alle quattro CG del 1949 viene definito anche
"trattato in miniatura", le norme contenute devono essere
considerate il livello minimo accettabile. Negli ultimi tempi,
tuttavia, è fatta consuetudine applicare i livelli di protezione
dei conflitti internazionali anche in alcuni conflitti non
internazionali, estendendo, di conseguenza, la protezione.
In ogni tipologia di conflitto, restano vietate:
- le violenze contro la vita, la salute, gli atti di tortura, le
pene corporali e l'omicidio
- le pene collettive
- la cattura di ostaggi
- gli atti di terrorismo
- gli oltraggi alla dignità della persona, lo stupro, la
prostituzione forzata
- la schiavitù
- il saccheggio
- la minaccia di compiere uno degli atti citati
Definizione di combattente
Sono definibili "combattenti legittimi" tutti coloro che, in
caso di conflitto armato internazionale, possono accedere allo
status di Prigioniero di Guerra, in caso di cattura, perciò:
- i membri delle Forze Armate di una Parte in conflitto, delle
milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste FF.AA.
- i membri delle milizie e degli altri corpi di volontari, dei
movimenti di resistenza organizzati, purché adempiano alle
seguenti condizioni:
o abbiano un comando responsabile dei propri subordinati
o portino un segno distintivo fisso e riconoscibile
o portino apertamente le armi
o si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di
guerra
Inoltre, secondo il I Protocollo Addizionale del 1977, art. 44,
un partecipante al conflitto conserverà lo status di
"combattente legittimo" a condizione che:
o porti apertamente le armi durante ogni fatto d'armi
o porti apertamente le armi quando esposto alla vista del nemico
e mentre prende parte allo spiegamento che precede l'attacco.
Non sono considerabili combattenti legittimi le spie, i
mercenari e i gruppi terroristici, mentre commandos e forze
speciali devono essere ritenuti combattenti e trattati come
Prigionieri di Guerra in caso di cattura.
Prigionieri di Guerra
Quando un combattente legittimo viene catturato o si arrende,
gli viene assegnato lo status di Prigioniero di Guerra, grazie
al quale gode di una serie di protezioni speciali, che gli
garantiscono di vivere in una condizione simile a quella delle
truppe della Potenza cattrice. Le norme relative al trattamento
dei Prigionieri di Guerra si trovano nella III Convenzione di
Ginevra del 1949, in particolare nel Titolo II sono scritti gli
articoli relativi alla protezione dei prigionieri, riassumendo
questo Titolo della Convenzione, si può definire che:
- devono essere trattati con umanità
- devono essere protetti contro gli atti di violenza, gli
insulti e l'interesse pubblico (perciò non potranno nemmeno
essere filmati o fotografati a fini propagandistici,
pubblicitari, mediatici…)
- hanno diritto al rispetto dell'onore e della persona
- hanno diritto a indossare l'uniforme con relativi gradi,
mostreggiature e decorazioni
- il trattamento dei PG di sesso femminile dovrà essere così
favorevole come quello dei PG uomini, né discriminazioni basate
sulla razza, sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni
politiche o altre ragioni analoghe, potranno essere tollerate
- la Potenza detentrice dovrà provvedere gratuitamente al
sostentamento e alle cure mediche dei PG
I PG, quando interrogati, dovranno dichiarare soltanto nome,
grado, data di nascita e numero di matricola. Questi dati sono
riportati su una carta d'identità rilasciata dalla Potenza a
tutti i soggetti che possono divenire PG nel corso delle
ostilità. Nel caso in cui un PG non avesse tale carta
d'identità, la Potenza cattrice avrà il dovere di emettere un
documento analogo.
Simbolo protettivo dei campi di prigionia e delle aree in cui
sono stanziati i prigionieri di guerra sono le lettere "PG" o "PW"
dipinte in nero su campo bianco.
Peace-keeping, Peace Enforcement e Peace-building
Questi tre termini, sempre più presenti nelle comunicazioni
mediatiche, sono, sempre più spesso, riuniti impropriamente
sotto le diciture "Peacekeeping" e "Missione di Pace". Ciò è
errato, poiché identificano tre condotte differenti, applicabili
in contesti diversi e, spesso utilizzate in modo combinato per
raggiungere in tempi più brevi e con risultati migliori la
pacificazione dell'area coinvolta.
Le definizioni classiche sono le seguenti:
- Peace-keeping: intervento delle Nazioni Unite (NU), con il
consenso delle Potenze in conflitto, al fine di inviare una
forza di interposizione, imparziale, ed autorizzata all'uso
della forza solo per azioni di autodifesa. Viene attuato dopo il
"cessate il fuoco", per il controllo delle fasi di non ostilità.
- Peace Enforcement: su decisione del Consiglio di Sicurezza
delle NU, falliti i tentativi pacifici di negoziazione, possono
essere effettuati interventi militari mirati contro una delle
Parti in conflitto, al fine di far cessare le ostilità.
- Peace-building: l'insieme di tutte le attività di negoziazione
e mediazione effettuate al fine di conciliare le Parti. Può
sussistere la costituzione di un arbitrato o l'intervento di
organizzazioni internazionali.
Le tecniche di pacificazione hanno subito un radicale
cambiamento dalla Guerra Fredda ad oggi; la "conflict resolution"
è mutata giungendo a considerare l'impiego di più tecniche di
pacificazione, per adattarsi alle nuove tipologie di conflitto.
Possiamo identificare tre generazioni di conflict resolution:
Generazione I (Guerra Fredda)
Tipologia del conflitto armato: internazionale.
Obiettivo: tregua o "cessate il fuoco", non si cerca una
soluzione globale definitiva.
Misure adottate: istituzione di zone smilitarizzate (DMZ),
controllo dei confini
Finalità delle misure: verificare l'applicazione di progetti
rivolti al controllo o alla risoluzione del conflitto
Generazione II (post Guerra Fredda)
Tipologia del conflitto armato: internazionale e nazionale.
Obiettivo: giungere ad un trattato di pace.
Misure adottate: supervisione del cessate il fuoco, aiuti
umanitari, assistenza alla ricostruzione, rimpatrio dei
rifugiati, reinserimento degli ex-combattenti, tutela dei
diritti umani…
Finalità delle misure: favorire l'implementazione di accordi di
pace e controllare il compimento del processo di pacificazione
utilizzando operazioni di peace-keeping e peace-building.
Generazione III (metà anni '90)
Tipologia del conflitto armato: conflitti interni accompagnati a
massicce violazioni dei diritti umani, conflitti aperti e
generalizzati.
Obiettivo: giungere ad una situazione di pace, ristabilire le
strutture statali.
Misure adottate: delegazione dell'intervento a coalizioni di
nazioni (esempio: NATO). Peace Enforcement affiancato a
peace-building, per arrivare ad un'azione umanitaria
militarmente protetta, alla costituzione di un'amministrazione
transitoria, alla tutela dei beni culturali e alla costituzione
di gruppi di supporto psicologico per la popolazione.
Le operazioni per la risoluzione dei conflitti sono tutt'ora in
evoluzione, poiché sono in via di studio strategie per
affrontare il continuo sviluppo delle tipologie di conflitto.
Le MOOTWs
MOOTW è un acronimo che significa Military Operations Other Than
War (operazioni militari differenti dalla guerra) e racchiudono
una serie di interventi effettuati dalle Forze Armate per
assistere popolazioni colpite da interventi calamitosi (Disaster
Relief), operazioni di pace (PSO - Peace Support Operations) e
di ricerca e soccorso (SAR - Search and Rescue missions). Dopo
la fine della Guerra Fredda, si registra un incremento di
interventi per MOOTW da parte delle Forze Armate.
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