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Legge
19 gennaio 2005, n.1 (G.U. S.G. 19.1.2005 n.14)
Art.2 - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e
Corpo delle Infermiere Volontarie: 1.L'Ispettore
nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è
nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa,
su designazione del Presidente nazionale, ai sensi
dell'art. 73 del regio decreto 10.02.1936, n.484 e
successive modificazioni. Il vertice del Corpo
militare della Croce Rossa Italiana deve provenire
dal medesimo Corpo.
(fonte
www.cri.it ) |