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 D.I.U. - Diritto Internazionale Umanitario - Origini e sviluppi

Antico Evo

Già nell’antico evo erano note norme morali e di concezione quasi “umanitaria”, si possono trovare esempi nell’opera “Arte della guerra”, di Sun Tsu (Cina, 500 a.c.), nel quale si ricorda l’importante concetto che la “neutralizzazione” (o “messa fuori combattimento”) del nemico, non obbligatoriamente debba coincidere con la morte o l’annichilazione. Anche nel Codice di Hammurabi si ritrovano vere e proprie leggi di guerra. Nei secoli successivi possiamo ritrovare tracce di leggi di guerra che proclamavano il rispetto per il nemico in testi quali il Mahabharata, il Corano e la Bibbia. Per certi versi, le stesse Olimpiadi possono essere viste come un istituzione umanitaria, competizioni durante le quali veniva ben esemplificato il rispetto per l’avversario, inoltre, anche se per motivazioni di connotazione religiosa, vi era, durante il periodo dei Giochi, una tregua, proprio per permettere la partecipazione. 

Medio Evo

Durante il medio evo imperavano istituti quali la Tregua del Signore e la Pace di Dio, erano molto rispettate le regole di cavalleria e feudali, leggi consuetudinarie, valide soprattutto nei combattimenti in “singolar tenzone”, fra nobili, ma poco applicabili alle truppe nella mischia. Istituti, però legati molto a principi religiosi, più che umanitari.
Prevalsero, perciò, lotte spietate, ordini di non accettare prigionieri, conflitti armati, quindi, cruenti e crudeli, senza regolamentazione e ordine.
Si distingue, in questo periodo storico il Viqayet, testo scritto durante la dominazione Araba in Spagna e dalle caratteristiche di un codice di guerra e condotta militare.

Evo Moderno

Nell’evo moderno vi furono, sostanzialmente, pochi cambiamenti: si pensi ad esempio alla deliberata crudeltà dei massacri in america centrale e meridionale, dove intere popolazioni vennero sterminate nel nome della religione o dell’oro. Importante introduzione fu quella  dei “Cartelli”: accordi bilaterali fra Potenze, riguardanti lo scambio di prigionieri, il rispetto della popolazione, il transito delle truppe, la cura dei feriti…

Evo Contemporaneo

Dal XIX Secolo al 1949

Nel 1863 ci fu il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra: nacque il Codice Lieber, da nome del suo autore, testo destinato alle truppe dell’Unione, durante la Guerra Civile Americana. Essendo un regolamento militare, non aveva valore di trattato internazionale.

Nel 1859, Henry Dunant, assistette alla “battaglia di Solferino” ed ebbe modo di rendersi conto delle terribili e disumane condizioni in cui venivano abbandonati i soldati in battaglia, senza cure, calpestati ora dai propri camerati ora dal nemico, a seconda dei movimenti dei plotoni; scrisse un libro “Un ricordo di Solferino” e lo inviò ai regnanti europei, questa fu la chiave per la svolta, poiché nel 1864, il Governo della Svizzera, organizzò un’Assemblea Diplomatica, alla quale parteciparono 16 stati. L’assemblea produsse la Convenzione di Ginevra “per il miglioramento delle sorti dei feriti delle Forze Armate in campagna”, nacque così anche la Croce Rossa, già fondata, ma così riconosciuta a livello internazionale.

Con questo documento, primo trattato multilaterale nel campo del Diritto Internazionale Umanitario, fu riconosciuto ai soldati il diritto alle cure mediche.

Quattro anni dopo (1868), con la Dichiarazione di S.Pietroburgo, vi fu la prima limitazione all’uso di armi convenzionali: la proibizione dell’uso di proietti esplodenti di grammi inferiori a 400. Cosa più importante, all’interno della stessa Dichiarazione, fu l’enunciazione dei principi di Distinzione, Necessità militare e di limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue.

Arriva il 1899, con le Convenzioni dell’Aja, nelle quali viene vietato l’impiego dei gas e delle pallottole dum-dum (dilatazione all’interno del corpo), inoltre, il preambolo fu la cosiddetta “Clausola Martens”, che esplicita il principio di Umanità.

Convenzione di Ginevra del 1906: “per il miglioramento delle sorti dei militari feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate in mare”. Sostanzialmente un’estensione della Convenzione del 1864 anche alle vittime delle battaglie navali.

L’anno successivo si sviluppa ulteriormente il Diritto de L’Aja, con la CA del 1907. Viene aggiunto il divieto di lanciare proiettili esplodenti dagli aerostati, viene introdotta la protezione per le vittime civili e vi è la Convenzione relativa ai diritti e doveri delle Potenze Neutrali. Purtroppo resta la clausola “si omnes” che presuppone che entrambe le Parti in conflitto abbiano ratificato la Convenzione, per essere obbligate ad applicarla, inoltre, la Necessità Militare detiene la precedenza rispetto agli altri principi.

Superata la Grande Guerra, nel 1919, viene fondata la Lega delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (ora Federazione); con il Protocollo di Ginevra del 1925, vengono messe al bando le armi batteriologiche e i gas asfissianti, per arrivare alle Convenzioni di Ginevra del 1929. In queste CG, vi fu una revisione della CG del 1906 e un nuovo trattato riguardante la protezione ed il trattamento dei Prigionieri di Guerra. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale

Scoppia la Seconda Guerra Mondiale, circa 50 milioni di esseri umani muoiono a causa di questo conflitto armato internazionale, e si rende necessario ristabilire il Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati, per evitare l’uso indiscriminato di armi e sistemi d’arma, al di fuori di ogni principio. Nel 1948 fu scritta la Convenzione “per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” così da evitare nuovi “olocausti” e pulizie etniche.

Il 1949 fu, probabilmente, l’anno più importante per il DIU contemporaneo, vennero revisionate le Convenzioni di Ginevra precedenti e scritta la IV Convenzione “per la protezione dei civili in tempo di guerra”, le 4 CG del 1949, ad oggi sono state firmate da quasi tutti gli Stati del mondo.

Nel 1954 si pensò ai beni culturali, venne quindi scritta una convenzione, a L’Aja, al fine di proteggere un patrimonio che non è solo dello Stato che lo detiene, ma di tutta l’umanità.

Dopo la guerra di Corea e quella del VietNam e le guerre d’indipendenza delle colonie, si capì che i conflitti armati stavano mutando, inoltre venivano sempre più attuate operazioni MOOTW, nacquero così i due Protocolli Addizionali del 1977, il primo relativo ai conflitti armati internazionali, il secondo a quelli non internazionali. Venne estesa la condizione di combattente legittimo e meglio specificati gli usi dei simboli di protezione.

Il 10 Ottobre 1980, sempre a Ginevra, venne firmata un’altra importante convenzione, riguardante la limitazione di alcuni sistemi d’arma quali le schegge non localizzabili con i raggi X, la limitazione all’impiego di mine e altre trappole esplosive e l’uso di armi incendiarie.

Il 18 Settembre 1997, venne firmata la Convenzione di Ottawa: Convenzione sul divieto d’impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

Il 17 Luglio 1998, con lo Statuto di Roma, nasce la Corte Penale Internazionale, tribunale unico per assicurare i crimini contro l’umanità. Fino ad ora si è preferito usare tribunali ad hoc, quali il TIPR (Rwanda) ed il TIPJ (ex-Jugoslavia).

Attualmente è in via di attuazione il III Protocollo alle CG del 1949, che sancisce le regole per l’aggiunta e l’uso di un nuovo emblema protettivo e, eventualmente, anche identificativo, il Cristallo Rosso, che affiancherà le attuali Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (attualmente l’Italia manterrà l’attuale simbolo sia a scopo indicativo che protettivo, riservandosi il diritto di usare il cristallo rosso come emblema protettivo sotto particolari circostanze, cioè quando la croce rossa in campo bianco possa essere percepita come simbolo non neutrale)…


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