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Antico
Evo
Già nell’antico
evo erano note norme morali e di concezione quasi “umanitaria”,
si possono trovare esempi nell’opera “Arte della guerra”, di Sun
Tsu (Cina, 500 a.c.), nel quale si ricorda l’importante concetto
che la “neutralizzazione” (o “messa fuori combattimento”) del
nemico, non obbligatoriamente debba coincidere con la morte o
l’annichilazione. Anche nel Codice di Hammurabi si ritrovano
vere e proprie leggi di guerra. Nei secoli successivi possiamo
ritrovare tracce di leggi di guerra che proclamavano il rispetto
per il nemico in testi quali il Mahabharata, il Corano e la
Bibbia. Per certi versi, le stesse Olimpiadi possono essere
viste come un istituzione umanitaria, competizioni durante le
quali veniva ben esemplificato il rispetto per l’avversario,
inoltre, anche se per motivazioni di connotazione religiosa, vi
era, durante il periodo dei Giochi, una tregua, proprio per
permettere la partecipazione.
Medio Evo
Durante il medio
evo imperavano istituti quali la Tregua del Signore e la Pace di
Dio, erano molto rispettate le regole di cavalleria e feudali,
leggi consuetudinarie, valide soprattutto nei combattimenti in
“singolar tenzone”, fra nobili, ma poco applicabili alle truppe
nella mischia. Istituti, però legati molto a principi religiosi,
più che umanitari. Prevalsero,
perciò, lotte spietate, ordini di non accettare prigionieri,
conflitti armati, quindi, cruenti e crudeli, senza
regolamentazione e ordine. Si distingue, in
questo periodo storico il Viqayet, testo scritto durante la
dominazione Araba in Spagna e dalle caratteristiche di un codice
di guerra e condotta militare.
Evo
Moderno
Nell’evo moderno
vi furono, sostanzialmente, pochi cambiamenti: si pensi ad
esempio alla deliberata crudeltà dei massacri in america
centrale e meridionale, dove intere popolazioni vennero
sterminate nel nome della religione o dell’oro. Importante
introduzione fu quella dei “Cartelli”: accordi bilaterali fra
Potenze, riguardanti lo scambio di prigionieri, il rispetto
della popolazione, il transito delle truppe, la cura dei feriti…
Evo
Contemporaneo
Dal XIX
Secolo al 1949
Nel 1863 ci fu
il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di
guerra: nacque il Codice Lieber, da nome del suo autore, testo
destinato alle truppe dell’Unione, durante la Guerra Civile
Americana. Essendo un regolamento militare, non aveva valore di
trattato internazionale.
Nel 1859,
Henry Dunant, assistette alla “battaglia di Solferino” ed ebbe
modo di rendersi conto delle terribili e disumane condizioni in
cui venivano abbandonati i soldati in battaglia, senza cure,
calpestati ora dai propri camerati ora dal nemico, a seconda dei
movimenti dei plotoni; scrisse un libro “Un ricordo di Solferino”
e lo inviò ai regnanti europei, questa fu la chiave per la
svolta, poiché nel 1864, il Governo della Svizzera, organizzò
un’Assemblea Diplomatica, alla quale parteciparono 16 stati.
L’assemblea produsse la Convenzione di Ginevra “per il
miglioramento delle sorti dei feriti delle Forze Armate in
campagna”, nacque così anche la Croce Rossa, già fondata, ma
così riconosciuta a livello internazionale.

Con questo
documento, primo trattato multilaterale nel campo del Diritto
Internazionale Umanitario, fu riconosciuto ai soldati il diritto
alle cure mediche.
Quattro anni
dopo (1868), con la Dichiarazione di S.Pietroburgo, vi fu la
prima limitazione all’uso di armi convenzionali: la proibizione
dell’uso di proietti esplodenti di grammi inferiori a 400. Cosa
più importante, all’interno della stessa Dichiarazione, fu
l’enunciazione dei principi di Distinzione, Necessità militare e
di limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle
sofferenze superflue.
Arriva il
1899, con le Convenzioni dell’Aja, nelle quali viene vietato
l’impiego dei gas e delle pallottole dum-dum (dilatazione
all’interno del corpo), inoltre, il preambolo fu la cosiddetta
“Clausola Martens”, che esplicita il principio di Umanità.
Convenzione di
Ginevra del 1906: “per il miglioramento delle sorti dei militari
feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate in mare”.
Sostanzialmente un’estensione della Convenzione del 1864 anche
alle vittime delle battaglie navali.
L’anno
successivo si sviluppa ulteriormente il Diritto de L’Aja, con la
CA del 1907. Viene aggiunto il divieto di lanciare proiettili
esplodenti dagli aerostati, viene introdotta la protezione per
le vittime civili e vi è la Convenzione relativa ai diritti e
doveri delle Potenze Neutrali. Purtroppo resta la clausola “si
omnes” che presuppone che entrambe le Parti in conflitto abbiano
ratificato la Convenzione, per essere obbligate ad applicarla,
inoltre, la Necessità Militare detiene la precedenza rispetto
agli altri principi.
Superata la
Grande Guerra, nel 1919, viene fondata la Lega delle Società
Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (ora Federazione);
con il Protocollo di Ginevra del 1925, vengono messe al bando le
armi batteriologiche e i gas asfissianti, per arrivare alle
Convenzioni di Ginevra del 1929. In queste CG, vi fu una
revisione della CG del 1906 e un nuovo trattato riguardante la
protezione ed il trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Dopo la
Seconda Guerra Mondiale
Scoppia la
Seconda Guerra Mondiale, circa 50 milioni di esseri umani
muoiono a causa di questo conflitto armato internazionale, e si
rende necessario ristabilire il Diritto Internazionale
Umanitario dei Conflitti Armati, per evitare l’uso
indiscriminato di armi e sistemi d’arma, al di fuori di ogni
principio. Nel 1948 fu scritta la Convenzione “per la
prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” così da
evitare nuovi “olocausti” e pulizie etniche.
Il 1949 fu,
probabilmente, l’anno più importante per il DIU contemporaneo,
vennero revisionate le Convenzioni di Ginevra precedenti e
scritta la IV Convenzione “per la protezione dei civili in tempo
di guerra”, le 4 CG del 1949, ad oggi sono state firmate da
quasi tutti gli Stati del mondo.
Nel 1954 si
pensò ai beni culturali, venne quindi scritta una convenzione, a
L’Aja, al fine di proteggere un patrimonio che non è solo dello
Stato che lo detiene, ma di tutta l’umanità.
Dopo la guerra
di Corea e quella del VietNam e le guerre d’indipendenza delle
colonie, si capì che i conflitti armati stavano mutando, inoltre
venivano sempre più attuate operazioni MOOTW, nacquero così i
due Protocolli Addizionali del 1977, il primo relativo ai
conflitti armati internazionali, il secondo a quelli non
internazionali. Venne estesa la condizione di combattente
legittimo e meglio specificati gli usi dei simboli di
protezione.
Il 10 Ottobre
1980, sempre a Ginevra, venne firmata un’altra importante
convenzione, riguardante la limitazione di alcuni sistemi d’arma
quali le schegge non localizzabili con i raggi X, la limitazione
all’impiego di mine e altre trappole esplosive e l’uso di armi
incendiarie.
Il 18 Settembre
1997, venne firmata la Convenzione di Ottawa: Convenzione sul
divieto d’impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle
mine antipersona e sulla loro distruzione.
Il 17 Luglio
1998, con lo Statuto di Roma, nasce la Corte Penale
Internazionale, tribunale unico per assicurare i crimini contro
l’umanità. Fino ad ora si è preferito usare tribunali ad hoc,
quali il TIPR (Rwanda) ed il TIPJ (ex-Jugoslavia).
Attualmente è in
via di attuazione il III Protocollo alle CG del 1949, che
sancisce le regole per l’aggiunta e l’uso di un nuovo emblema
protettivo e, eventualmente, anche identificativo, il Cristallo
Rosso, che affiancherà le attuali Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
(attualmente l’Italia manterrà l’attuale simbolo sia a scopo
indicativo che protettivo, riservandosi il diritto di usare il
cristallo rosso come emblema protettivo sotto particolari
circostanze, cioè quando la croce rossa in campo bianco possa
essere percepita come simbolo non neutrale)…
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